Sentenza del 22/02/2016 n. 203/5 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Non vi è obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti “a tavolino”.

Una società abruzzese, dopo aver subito alcuni controlli bancari, riceveva degli avvisi di accertamento che poi impugnava presso la CTP di Teramo. Quest'ultima accoglieva il ricorso fondando la decisione esclusivamente sulla considerazione che gli avvisi di accertamento fossero stati emessi dopo soli sei giorni dalla notifica del pvc, in violazione del settimo comma dell'art. 12 dello statuto del contribuente, in base al quale l'avviso di accertamento non può essere emesso prima di sessanta giorni dalla notifica del verbale di chiusura delle operazioni.

La CTR abruzzese, citando la recentissima giurisprudenza della Suprema Corte a riguardo, ritiene meritevole di accoglimento il ricorso in appello dell'Ufficio.

La sentenza Cass. S.U. 9 dicembre 2015 n. 24823 delinea, infatti, l'ambito di operatività del succitato comma, negando che nell'ordinamento italiano vi sia un "obbligo di contraddittorio endoprocedimentale" in assenza di una specifica disposizione, trattandosi di accertamenti "a tavolino". E' infatti previsto obbligatoriamente il contraddittorio prima dell'accertamento per le sole verifiche che necessitano di accessi e visite nei locali del contribuente.

 

Testo integrale della sentenza