Sentenza del 01/07/2022 n. 20956/5 - Corte di cassazione

No alle agevolazioni prima casa in caso di cessazione del rapporto di convivenza

Nell'ambito di un rapporto di convivenza more uxorio, successivamente venuto meno, la coppia di fatto decade dalle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa in seguito al trasferimento infraquinquennale dell’immobile acquistato. È questo il principio in base al quale la Suprema Corte ha ribaltato l’esito delle precedenti decisioni del giudice tributario sia in primo che in secondo grado. Secondo gli ermellini, infatti, non vi è possibilità di estendere alla crisi delle convivenze di fatto il regime agevolato destinato alle coppie coniugate, né di ausilio risultano i nuovi istituti derivati dall’approvazione della legge n. 76 del 2016 (legge Cirinnà). Nel caso di specie è, di conseguenza, pienamente legittima la ripresa a tassazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, nonché la rideterminazione dell’imposta sostitutiva relativa a un mutuo agevolato. Inoltre, secondo i giudici di Cassazione, la cessione della quota dell’immobile da un convivente all’altro entro i cinque anni dall’acquisto senza che, entro un anno dalla vendita, non sia intercorso l’acquisto di un nuovo immobile, non può essere qualificata come novazione soggettiva.

Testo integrale della sentenza