Sentenza del 24/03/2023 n. 267/6 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana

Natura giuridica dell’opzione fiscale

In tema di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, l’opzione fiscale, volontariamente esercitata per usufruire del regime di imposta sostitutiva a seguito di rivalutazione dei cespiti immobiliari (art. 7 L. 448/2001), costituisce manifestazione di volontà irretrattabile. In base a tale orientamento, confermato dalla Suprema Corte (Cass. S.U., sent. n. 2321 del 31/1/20), la scelta compiuta dal contribuente non ha la natura giuridica di una dichiarazione di scienza, suscettibile di correzione in caso di errore, ma di una scelta libera e discrezionale che determina, pertanto, l'irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria. A questa conclusione è giunta anche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che ha rigettato l’appello del contribuente diretto ad ottenere il rimborso delle somme corrisposte a titolo di imposta sostitutiva. 

Testo integrale della sentenza