Sentenza del 06/12/2021 n. 1505/2 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Mercato dei Bitcoin e attività speculativa dei privati

Gli acquisti e le vendite di Bitcoin operati da un soggetto privato generano plusvalenze positive che concorrono a formare il reddito imponibile, ai sensi dell’art. 68 TUIR, commi 5 e 6, qualora manchi la finalità speculativa. In base a tale principio la CTR veneta ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo non applicabile alla fattispecie in esame la risoluzione n. 72/E del 02/09/2016 dell’Agenzia delle entrate. Quest’ultima, infatti, risulta limitata alla sola casistica relativa agli acquisti e vendite di Bitcoin svolte nell’ambito di una attività professionale. Nel caso in esame, invece, le operazioni sono svolte da un privato attraverso una evidente attività speculativa dal momento che lo stesso ha acquisito Bitcoin per € 138.454 e li ha rivenduti per € 148.933.

Testo integrale della sentenza