Sentenza del 05/07/2023 n. 9630/10 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli

Mancata instaurazione del contraddittorio endroprocedimentale

In materia di tributi armonizzati, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto impugnato solo nel caso in cui il contribuente fornisca la c.d. "prova di resistenza". In sostanza, il contribuente ha l’onere di enunciare, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere in fase amministrativa avverso la pretesa erariale. Alla luce di tali considerazioni e in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 37234/2022), la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli ha, pertanto, respinto il ricorso del ricorrente in tema di omesso versamento di accise.

Testo integrale della sentenza