Ordinanza del 01/02/2022 n. 3090/5 - Corte di cassazione

Mancata indicazione della commissione tributaria nell’atto di appello

Nel processo tributario la mancata indicazione della Commissione tributaria competente nell’atto di appello non ne determina l'inammissibilità qualora la controparte si sia comunque costituita. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, le cause di inammissibilità devono essere interpretate in modo restrittivo e nei soli casi in cui siano davvero giustificate. Di conseguenza l’art. 53 del D. Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui prevede a pena di inammissibilità che l’appello debba contenere l’indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, deve essere interpretato nel senso che il processo tributario è volto a garantire la tutela delle parti in posizione di parità e a evitare irragionevoli sanzioni di inammissibilità. Nel caso di specie, dunque, non sussiste alcuna preclusione all’esame dell’appello da parte del giudice dal momento che i contribuenti appellanti si sono costituiti in giudizio, di fronte alla CTR del Veneto realmente competente a decidere della causa.

Testo integrale dell'ordinanza