Sentenza del 10/05/2023 n. 6183/23 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma

La motivazione nell’accertamento Imu

Non spetta all’Amministrazione finanziaria indicare nell’atto di accertamento Imu le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge. E’, di conseguenza, il contribuente ad essere gravato dell’onere di provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (Cass, Sentenza n. 1694 del 24/01/2018). Pertanto, ai fini dell’esenzione Imu (art. 7, comma 1, lett. i) D. Lgs. 504/1992) per le porzioni di immobili destinate a finalità religiose, il contribuente deve dimostrare quale sia effettivamente la parte esente dall'imposta, e quale, invece soggetta al tributo poichè destinata esclusivamente alle attività ricettive (Cass, Ordinanza n. 32742 del 07/11/2022). Alla luce di tali considerazioni la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento emanato nei confronti di un Collegio Pontificio, al quale non era stato riconosciuto il diritto all’esenzione del tributo su determinati immobili per mancato assolvimento dell’onere della prova.

Testo integrale della sentenza