Sentenza del 09/11/2023 n. 1056/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto

IRAP e modelli di Multi Level Marketing

Ai fini IRAP, il carattere “occasionale” della prestazione svolta dagli incaricati alle vendite a domicilio (IVD) senza vincolo di subordinazione è dimostrata dal livello di reddito, che deve essere inferiore alla soglia fissata a 5.000€ (L. 175/2005 art. 3). Di conseguenza, si applicano le disposizioni inerenti l’IRAP disciplinate dall’art. 11 , comma 1 lettera b) D. Lgs. 446/97, le quali prevedono che non sono ammessi in deduzione i redditi derivanti da attività di commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (TUIR art 67, c. 1 lett. i) ed l)). Sulla base di tali considerazioni, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado, riconoscendo la validità delle tesi dell’Ufficio. Nel caso di specie, è stata ritenuta infondata la tesi della società contribuente, secondo la quale la propria organizzazione basata su modelli di Multi Level Marketing (impegno costante nella formazione degli agenti, vincolo stabile di collaborazione degli stessi IVD con l’impresa, modalità di determinazione del compenso agli IVD) avrebbe potuto giustificare l’inquadramento degli agenti come stabile e non occasionale.

Testo integrale della sentenza