Sentenza del 11/01/2022 n. 27/2 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

IRAP e compensi corrisposti ai colleghi del professionista

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto della "autonoma organizzazione" non ricorre quando il professionista responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali, non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività, e si avvalga di lavoro altrui, non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Alla luce di tale principio, recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 9221/2021, la CTR toscana ha respinto il ricorso in appello dell’Agenzia delle entrate. Nel caso in esame il contribuente ha dimostrato l’assenza di una “autonoma organizzazione” posta a fondamento della richiesta IRAP, sul rilievo che i compensi corrisposti al collega per redazione atti, partecipazione udienze, rappresentano prassi tra i professionisti che si trovano a dover partecipare nello stesso giorno a più udienze e, certamente, non possono dimostrare la sussistenza dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP.

Testo integrale della sentenza