Sentenza del 18/07/2022 n. 621/1 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Intrasmissibilità delle sanzioni irrogate alla società estinta

Le sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme tributarie a una società di capitali, successivamente estinta, non si trasmettono ai soci e al liquidatore. Sulla base di tale principio, la CTR ligure ha ribadito che la fattispecie in esame non rientra nel campo di applicazione dell’art. 2495 c.c., secondo cui, a seguito della cancellazione di una società dal registro delle imprese, le obbligazioni passive si trasmettono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. Piuttosto, in tale caso va applicato l’art. 8 D. Lgs. n. 472/97, che prevede l’intrasmissibilità della sanzione agli eredi. Il Collegio, inoltre, ha ritenuto improponibili le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalla parte privata. In particolare, si richiama la pronuncia della Corte Costituzionale avente ad oggetto l’art. 28 comma 4, D. Lgs. 175/2015, ai sensi del quale il potere di rappresentanza delle società estinte permane in capo al liquidatore per 5 anni dalla data di cancellazione (sent. n. 142/2020).

Testo integrale della sentenza