Sentenza del 18/08/2023 n. 2220/3 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria

Integrazione e modificazione dell’accertamento e termini di decadenza

Nel caso in cui siano spirati i termini di decadenza di cui all’art. 43 del DPR n. 600/73, l’Amministrazione finanziaria può modificare un accertamento precedentemente notificato, solo se questo determini una diminuzione della pretesa fiscale. In base a questo principio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria ha respinto l'appello presentato dal contribuente, il quale eccepiva la consumazione dei termini entro cui l’Amministrazione finanziaria poteva modificare l’atto di accertamento già adottato. Nel caso di specie, i giudici calabresi hanno rilevato che i relativi termini decadenziali devono essere rispettati nel solo caso in cui la correzione dell’accertamento sia qualificabile come una nuova pretesa fiscale, e ciò si determina quando la modifica comporti una rettifica in aumento dell’imposta accertata. 

Testo integrale della sentenza