Sentenza del 15/11/2019 n. 4556/19 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Inquadramento dell’avviamento nel conferimento d’azienda

L'avviamento indica l'attitudine di un complesso aziendale a produrre reddito e costituisce una qualità dell'azienda, non suscettibile di rapporti giuridici separati. L’avviamento, come richiamato dalla norma di comportamento n. 181 dell'8 giugno 2011 dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, è inscindibile dall’azienda, non può circolare autonomamente e si trasferisce necessariamente con essa. Alla luce di tali considerazione la CTR milanese ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate confermando in toto il ragionamento della CTP. Nel caso in esame l’Ufficio aveva ripreso a tassazione un maggior imponibile, ai fini Ires e Irap, per quote di ammortamento ritenute non spettanti. Secondo il ragionamento dell’Ufficio, infatti, nell’ambito del conferimento dell’azienda, il valore dell'asset avviamento non è oggetto di trasferimento ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla dismissione del compendio aziendale di riferimento; pertanto tale posta contabile dovrebbe essere esclusa dal concetto di azienda conferita e il soggetto conferente dovrebbe continuarne il processo di ammortamento.

Testo integrale della sentenza