Sentenza del 02/05/2023 n. 414/4 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana

Inerenza delle spese di sponsorizzazione

La deducibilità delle spese di sponsorizzazione si fonda sul giudizio di inerenza, intesa in senso qualitativo, come correlazione tra costi ed attività imprenditoriale nel suo complesso. Non ha, invece, rilevanza, a tal fine, il rapporto tra costi sostenuti e ricavi, né l’omogeneità tra sponsorizzante e sponsorizzato rispetto all’attività svolta. Tale principio è stato affermato della Suprema Corte, che nel caso di specie ha accolto il ricorso del contribuente e rimesso gli atti al giudice dell’appello. Alla luce di tali criteri, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha riformato la decisione dei giudici di prime cure, in quanto fondata su valutazioni di carattere quantitativo inidonee ad escludere l’inerenza dei costi dedotti.

Testo integrale della sentenza