Sentenza del 04/05/2023 n. 425/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana

Inammissibilità dell’appello presentato dal liquidatore

La legittimazione ad agire in giudizio spetta al curatore fallimentare, mentre il fallito conserva la capacità processuale all’azione per la tutela dei suoi diritti patrimoniali nel solo caso in cui l’amministrazione fallimentare rimanga inerte. Ciò non accade quando l’inerzia consegue ad una valutazione negativa di quest’ultima circa la convenienza della controversia (Cass. ord. n. 29462/22). Sulla base di tale principio, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha dichiarato inammissibile l’appello presentato dal liquidatore della società. Nel caso di specie, infatti, la pec inviata dal curatore fallimentare al liquidatore dimostra non un’inerzia della curatela, bensì una precisa valutazione negativa circa l'opportunità di proporre appello rispetto agli interessi che era chiamato a tutelare in sede contenziosa.

Testo integrale della sentenza