Sentenza del 01/02/2023 n. 90/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Inammissibilità del ricorso per tardività

Ai sensi dell’art. 17-bis, del D. Lgs. n. 546/92, la procedura di reclamo/mediazione deve essere conclusa, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica di quest’ultimo, sicché dalla scadenza di detto periodo riprendono a decorrere i trenta giorni previsti per la costituzione in giudizio davanti alla Corte competente. In virtù di ciò, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo accoglieva l’appello dell’Ufficio, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado in quanto presentato dopo il decorso dei trenta giorni previsti dall’art. 22, D. Lgs. n. 546/1992.

Testo integrale della sentenza