Sentenza del 16/01/2024 n. 668/23 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
IMU e aree estrattive
Un’area destinata ad attività estrattiva non può essere considerata, ai fini impositivi, come agricola «trattandosi di immobili suscettibili di autonoma funzionalità e redditività». In base a tale principio, enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16118/2021, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha respinto il ricorso della società contribuente. Secondo i giudici romani la circostanza che per l'area sia prevista dallo strumento urbanistico la possibilità di utilizzazione come cava esclude a priori la natura agricola del terreno. Non assume rilevanza alcuna la necessità che, per l'effettivo sfruttamento, il proprietario o un terzo interessato debbano ottenere l'autorizzazione alle operazioni di estrazione. Nel caso in esame, pertanto, il trattamento fiscale va determinato in base al valore venale di comune commercio del bene e non alla sua rendita fondiaria.
Testo integrale della sentenza