Sentenza del 21/09/2023 n. 2369/8 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria

Impugnazione dell’accertamento da parte degli eredi

In caso di decesso del contribuente, qualora il termine per impugnare un atto impositivo a lui ritualmente notificato sia ancora pendente, esso è prorogato di sei mesi a favore degli eredi, ai sensi dell’art. 65, comma 3, del d.P.R. N. 600/1973. Sulla base di questa norma, la Corte di giustizia tributaria della Calabria ha respinto l’appello dell’erede. Nel caso di specie, infatti, quest’ultimo sosteneva che l’ente impositore avesse l’onere di effettuare una nuova notifica nei suoi confronti, come nelle ipotesi erroneamente richiamate a sua difesa di notifica ad un contribuente già deceduto.

Testo integrale della sentenza