Ordinanza del 14/07/2023 n. 20322/5 - Corte di cassazione

Impugnabilità del silenzio rifiuto

In mancanza di un esplicito provvedimento di diniego, il silenzio-rifiuto, formatosi decorsi 90 giorni dalla domanda di rimborso di somme ritenute indebitamente versate, costituisce il presupposto processuale di ammissibilità del ricorso tributario. 
Di conseguenza, avverso il silenzio-rifiuto è sempre proponibile il ricorso ex art. 21 comma 2 d.lgs. 546/2022, fino a quando il diritto alla restituzione delle somme richieste dal contribuente non sia prescritto. 
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha accolto l’impugnativa avverso la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado del Piemonte, conformandosi agli orientamenti prevalenti in materia di proposizione del ricorso avente ad oggetto il rimborso di somme illegittimamente versate dal contribuente a titolo di imposta (Cass. 7303/2012; Cass. 24260/2021). 

Testo integrale dell'ordinanza