Sentenza del 25/08/2023 n. 4942/14 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio

Imposta sulle scommesse: presupposto soggettivo e oggettivo

I Centri di Trasmissione Dati (CTD) sono soggetti passivi dell’imposta unica sulle scommesse. Sulla scorta di questo principio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sottolineando che la raccolta delle scommesse, effettuata dal CTD, costituisce presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta. Nel caso di specie, i giudici laziali ritengono irrilevante il fatto che la scommessa venga trasmessa telematicamente all’estero, poiché il contratto tra lo scommettitore e il CTD è perfezionato in Italia.

Testo integrale della sentenza