Sentenza del 27/09/2023 n. 2867/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Imposta di successione in caso di eredità giacente

Il curatore dell’eredità giacente può essere considerato esclusivamente detentore dei beni dell’asse ereditario al fine di adempiere a una serie di obblighi amministrativi e dichiarativi, ma non possessore nemmeno temporaneo degli stessi. Di conseguenza difetta a monte, in capo al curatore dell’eredità giacente, il “presupposto impositivo diretto”. In base a tale ragionamento la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha respinto l’appello dell’Ufficio e ritenuto non dovuta l’imposta di successione. Nel caso di specie, peraltro, pur volendo aderire alla tesi prospettata dall’Amministrazione finanziaria, il de cuius era privo di eredi e l’asse ereditario aveva valore negativo per cui non era dovuta alcuna imposta.

Testo integrale della sentenza