Sentenza del 05/09/2023 n. 5083/9 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio

Imposta di registro e decreti ingiuntivi

I decreti ingiuntivi sono soggetti ad imposta di registro ex art. 37 del TUR in forza della loro natura esecutiva, a prescindere dall’apposizione ad essi della formula esecutiva o dall’eventuale sospensione dell’esecutorietà in caso di opposizione. Alla luce di tale criterio, già espresso dalla Suprema Corte con ordinanza n. 4327/2021, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha accolto l’appello dell’Ufficio. Nel caso specifico, i giudici laziali hanno ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa alla registrazione di un decreto ingiuntivo, sebbene non munito di formula esecutiva.

Testo integrale della sentenza