Sentenza del 14/07/2022 n. 905/6 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Imposta di registro e complessità dell’atto

In materia di imposta di registro, secondo consolidata giurisprudenza, quando viene stipulato un atto contenente più disposizioni le quali, per la loro intrinseca natura, non derivano necessariamente le une dalle altre, l’imposta è applicabile a ciascun atto. Applicando tale orientamento (cfr. ex multis Cass., sentenza n. 16707, del 21/6/2019) la CTR Toscana accoglie l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritendo valido l’avviso di liquidazione concernente una scrittura privata avente ad oggetto una complessa operazione di finanziamento (fideiussione e finanziamento soci) per il completamento di un costruendo compendio immobiliare. Nella specie, i giudici di merito ribadiscono che le disposizioni patrimoniali contenute nella scrittura privata siano espressione di un’autonoma capacità contributiva, assoggettabili ad imposta in virtù del principio di autonomia dei singoli negozi (ex art. 22 D.p.r. 131/1986).

Testo integrale della sentenza