Sentenza del 02/05/2023 n. 2577/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio

Immobili ad uso non abitativo: legittimità della clausola del canone di locazione a scaletta

Alla stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone di locazione per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola (cd. clausola a scaletta) in cui venga pattuita l’iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto. Inoltre, deve escludersi la necessità di dimostrare, con rilievo condizionante, il collegamento del previsto aumento nel tempo del canone a elementi oggettivi e predeterminati, diversi dalla svalutazione monetaria, idonei a incidere sul sinallagma contrattuale. Ciò ad eccezione che la clausola non costituisca un espediente per aggirare la norma imperativa di cui all'art. 32, l. 1978, n. 392/1978 in materia di aggiornamento del canone in relazione alle variazioni del potere d'acquisto della moneta (Cass. n. 4445/2023). Sulla base di tale principio, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto l’appello dell’ufficio. Con riferimento al caso di specie, avente ad oggetto un accertamento irpef, infatti, il collegio ha accertato che l’accordo su un canone progressivamente crescente, anziché fisso, è stato inserito fin dall’origine nel contratto di locazione e che le spese sull’immobile sono finalizzate all’esercizio della specifica attività svolta dal conduttore. Pertanto, non è persuasivo attribuire a detto accordo natura permutativa, anche perché non emerge, dal testo contrattuale, che i lavori integrino una prestazione in luogo di corrispettivo quale parte del canone di locazione.

Testo integrale della sentenza