Sentenza del 23/05/2023 n. 1506/3 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria

Il “tariffario” nelle Associazioni sportive

Un ente sportivo che adotta il “tariffario" per i servizi offerti ha natura commerciale. A questa conclusione è giunta la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, secondo la quale tale circostanza prova chiaramente la gestione dell'attività associativa secondo una logica imprenditoriale, in quanto finalizzata a offrire ai propri associati specifiche prestazioni dietro corrispettivo variabile a seconda del servizio offerto. Nel caso di specie, infatti, il pagamento di quote o somme variabili in base alle prestazioni richieste dagli associati, in virtù di un rapporto sinallagmatico tra l'ente e il socio, qualifica l'associazione sportiva come avente natura commerciale e, pertanto, soggetta all'applicazione del regime fiscale ordinario ex art. 80 del Tuir, in luogo di quello previsto dalla legge n. 398/1991 per gli enti sportivi non commerciali.

Testo integrale della sentenza