Sentenza del 21/08/2023 n. 2445/23 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia

Giudicato penale nel processo tributario dopo la Legge n. 130/2022

La sentenza penale irrevocabile assume efficacia vincolante e opera automaticamente nel processo tributario. In base a tale principio, introdotto dalla Legge n. 130/2022, che ha radicalmente modificato il rapporto tra giudicato penale e processo tributario, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha accolto l’appello della società contribuente. Spiegano i giudici che la sentenza penale irrevocabile non assume più mera efficacia probatoria, bensì efficacia di giudicato automaticamente rilevabile nel processo tributario. Di conseguenza viene meno il cosiddetto “doppio binario” tra processo penale e processo tributario. Alla luce del recente dettato normativo, infatti, la sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, fa stato nel giudizio tributario, con riferimento ai fatti materiali accertati in sede penale. Nel caso di specie, pertanto, i giudici pugliesi hanno disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.

Testo integrale della sentenza