Sentenza del 15/12/2023 n. 1033/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche

Giudicato penale e rito tributario

Il giudicato penale non esplica efficacia vincolante nel processo tributario. In quest’ultimo, infatti, da un lato vigono limitazioni alla prova e, dall'altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Pertanto, benché i fatti accertati in sede penale siano identici a quelli per i quali l'amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento, gli stessi non hanno autonoma potestà nel separato giudizio tributario. In base a tali principi, più volte fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 10945/2005, 9109/2002, 8872/2007), la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche ha respinto l’appello del contribuente. Nel caso di specie, pertanto, la cartella di pagamento per sanzioni IVA e IRAP, oggetto di impugnazione, risulta del tutto legittima poiché slegata dai fatti accertati in sede penale.

Testo integrale della sentenza