Sentenza del 10/01/2022 n. 59/13 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

GEIE e imposta di registro

Gli "atti propri" dei gruppi europei di interesse economico (Geie) soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al D.p.r. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte un Geie. Lo dicono i giudici della CTR del Lazio i quali, rifacendosi alla recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 18107/2021, hanno accolto le tesi dell’Ufficio e ritenuto non tutti gli atti dei GEIE soggetti a imposta di registro in misura fissa. Nell’ordinanza dei supremi giudici si legge, infatti, che “Se il legislatore avesse voluto attribuire un trattamento fiscale di favore ai Geie ratione subiecti lo avrebbe fatto utilizzando una terminologia più chiara, come quella, ad esempio, utilizzata dall'art. 82, comma 4, del D. Lgs. n. 117 del 2017, a norma del quale:<<le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti>>”. Nel caso di specie, dunque, l’atto di compravendita in oggetto relativo all’acquisto di un bene immobile non rientra tra “gli atti propri” dei Geie, di cui alla lettera g) dell’art. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al TUR con la conseguente esclusione dell’imposta di registro in misura fissa.

Testo integrale della sentenza