Sentenza del 11/07/2022 n. 155/1 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

Esportazione di beni in regime di esenzione IVA

In tema di esportazione al di fuori del territorio dell’UE in regime di esenzione d’IVA (art. 8, comma 1, lett. a) D.p.r. 633/72), la destinazione dei beni all’esportazione non può essere provata dal contribuente allegando documentazione di origine privata. A tal fine, infatti, la normativa doganale richiede mezzi di prova certi ed incontrovertibili, come ad esempio le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana o la vidimazione dell’ufficio doganale comprovante l’uscita della merce dal territorio doganale (Cass. n. 11112/2022). In applicazione di tale principio, la CTR friulana ha confermato la sentenza di prime cure, evidenziando che la documentazione attestante l’avvenuta esportazione di beni in regime di esenzione IVA deve essere prodotta dalla contribuente, anche promuovendo la relativa procedura presso gli uffici competenti (Cass. n. 958/2015). 

Testo integrale della sentenza