Sentenza del 18/04/2023 n. 366/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana

Esenzione dall’imposta di registro e atti di liberalità

Un atto può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro quando si connota come “atto di liberalità” e non semplicemente come atto a titolo gratuito. Un atto di liberalità, infatti, è per definizione un atto compiuto unilateralmente, disinteressatamente e spontaneamente, per spirito di liberalità, da un soggetto a beneficio di un altro. Spiegano i giudici toscani che per configurarsi tale fattispecie è necessario che una parte effettui l’arricchimento dell’altra, senza che ciò corrisponda anche all’eventuale adempimento di una obbligazione. Nel caso di specie, invece, tale condizione non risulta verificata poiché la cessione a titolo gratuito operata dalla società appellante in favore del comune è stata eseguita non per spirito di liberalità ma esclusivamente in attuazione di un accordo pattuito precedentemente col comune.

Testo integrale della sentenza