Sentenza del 26/05/2023 n. 254/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

Esenzione dal CUT e impugnazioni

L’esenzione dal contributo unificato per ragioni di reddito ex art. 76 D.P.R. 115/2002 trova applicazione sia per l’instaurazione dei giudizi di impugnazione sia in caso di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002. Tale è il principio espresso dai giudici piemontesi sulla base dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Ord. del 19/10/2022 n. 30791), per la quale il CUT non è dovuto nei processi in Cassazione se il ricorrente abbia beneficiato di un’esenzione a lui riconosciuta nei giudizi precedenti. Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte ha accolto l’appello della contribuente condannata in primo grado al versamento del CUT relativo ad un ricorso in Cassazione successivamente respinto.

Testo integrale della sentenza