Sentenza del 27/03/2019 n. 437/1 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Esenti da imposta di registro i trasferimenti immobiliari tra coniugi in separazione, anche se differiti nel tempo

I trasferimenti immobiliari derivanti dalla separazione dei coniugi sono esenti da imposta di registro, ex art. 19 Legge 6 marzo 1987, n. 74, anche quando si verificano a distanza di molti anni dalla sentenza di separazione. La CTR genovese ha così ribaltato la decisione dei primi giudici che avevano osservato che il lungo lasso di tempo trascorso, pari a 22 anni, impedisse di considerare la vendita come attuazione delle obbligazioni sorte dalla separazione. Osservano i giudici che l’esenzione dall’imposta di registro è stata concepita dal legislatore allo scopo di agevolare la composizione bonaria delle crisi matrimoniali, pertanto se non si prova che l’intento elusivo fosse già presente al momento della composizione della crisi il lasso di tempo trascorso tra sentenza e trasferimento, anche se considerevole, non assume alcun rilievo ai fini fiscali.

Testo integrale della sentenza