Sentenza del 07/02/2023 n. 476/19 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Esclusione della disciplina del transfer pricing

Ai fini dell’applicazione della disciplina del transfer pricing, è richiesta la sussistenza del presupposto soggettivo del rapporto di controllo tra l’impresa italiana e l’impresa estera, nonchè del presupposto oggettivo che tra le due società siano intercorse operazioni utili a generare componenti di reddito.  Quest’ultimo deve essere accertato con il parametro del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati. Alla luce di tale principio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha confermato la sentenza di prime cure, in quanto, nel caso di specie, non rilevando una componente positiva del reddito nell’operazione condotta con una società esterna al Gruppo, difettava sia il presupposto soggettivo che quello oggettivo.

Testo integrale della sentenza