Sentenza del 09/02/2022 n. 71/6 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo Sez. Stacc. di Pescara

Doppia imposizione e proventi da trasferte estere

Le prestazioni lavorative rese nell’ambito di un rapporto di lavoro, alle dipendenze di una società italiana e prevalentemente in Italia, anche se in parte relative ad alcune trasferte estere, sono correttamente assoggettate ad imposizione in Italia. A tale conclusione è giunta la CTR abruzzese in base all’applicazione degli articoli 15 e 23 comma 1 della Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni (D.p.r. n. 917 del 1986). Nel caso in esame, infatti, a nulla vale la mera dichiarazione dei redditi presentata all’autorità fiscale tedesca che, oltre a non fornire alcuna certezza sulla identità dei redditi con quelli oggetto dell’istanza di rimborso, non consente neppure di desumere inequivocabilmente il pagamento delle imposte in via definitiva e il concretizzarsi della doppia imposizione.

Testo integrale della sentenza