Ordinanza del 06/06/2022 n. 18009/5 - Corte di cassazione

Domicilio fiscale del manager italiano residente all’estero

Il cittadino italiano iscritto all’AIRE, amministratore delegato di una società italiana, che dimostra di avere il proprio domicilio in Svizzera, non deve pagare le tasse in Italia. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione che, confermando l’esito del giudizio di primo grado e di appello, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Nel caso di specie, i giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato come una corretta interpretazione della nozione di domicilio a fini fiscali conduca ad escludere che il contribuente debba pagare le tasse nel nostro paese. Invero, il domicilio deve essere individuato nella sede principale degli affari e interessi economici nonché delle relazioni personali del soggetto, come desumibile da elementi presuntivi (Cass. n. 21694/2020, Cass. 14/05/2021, n. 14240). In particolare, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione tra la Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, quando un soggetto dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerato residente in quello dove le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali).  Pertanto, in applicazione di tali criteri, è evidente che nella fattispecie in esame il contribuente ha il proprio domicilio fiscale in Svizzera, paese nel quale ha dimostrato di pagare un mutuo per la propria abitazione e di essere intestatario delle relative utenze. Inoltre, è lì che lavora la moglie e studia il figlio.

Testo integrale della sentenza