Sentenza del 02/10/2023 n. 705/6 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Dividend washing

Il dividend washing ricorre quando, nell'ambito di un acquisto di titoli presso un fondo comune d'investimento con successiva rivendita dei medesimi dopo la percezione dei dividendi, tale operazione è finalizzata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale ed in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione (Cass. 26057\2015; 25726\2009). Tali ragioni, spiegano i giudici abbruzzesi, devono essere dimostrate dal contribuente. Nel caso di specie viene contestato alla società contribuente d'avere acquistato un certo numero di azioni in prossimità del pagamento del dividendo, per poi rivenderle poco tempo dopo, spesso allo stesso soggetto da cui le aveva acquistate.Tale operazione elusiva non consente il riconoscimento del credito d'imposta, poichè la società ricorrente non è stata il beneficiario effettivo di quei dividendi e non è riuscita a dimostrare in giudizio una propria giustificazione economica, diversa da quella, abusiva, ipotizzata dall'Ufficio.

Testo integrale della sentenza