Sentenza del 03/04/2023 n. 461/14 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' Emilia-Romagna

Diritto alla detrazione dell’IVA

Nell’ambito dell’accertamento di un’operazione fraudolenta caratterizzata da cd. “inesistenza soggettiva” delle transazioni, per poter conservare il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, il contribuente deve fornire prova oggettiva ed incontrovertibile della propria estraneità al meccanismo frodatorio. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9851/2018 e richiamato dalla Corte di Giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna, che in sede di giudizio di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte, ha accolto le istanze dell’Ufficio, rilevando, nel caso di specie, che in assenza di prova contraria della contribuente, la partecipazione alla cd. “frode carosello” resta verificata.

Testo integrale della sentenza