Sentenza del 05/10/2023 n. 2968/8 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Diritto al rimborso per il condebitore inerte

I condebitori possono opporre al creditore il giudicato esterno formatosi tra il creditore e uno degli altri condebitori, salvo che la pronuncia sia fondata su ragioni personali del condebitore. In base a tale principio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Milano ha accolto l’appello del contribuente. I giudici milanesi, nel decidere la questione si rifanno, tra l’altro, alla specifica giurisprudenza di legittimità sul punto secondo la quale “il contribuente può opporre all'erario il giudicato esterno, favorevole al coobbligato solidale, allorché abbia pagato la pretesa imposta, non per spontanea adesione, (bensì) allo scopo di evitare l'esecuzione forzata in seguito alla notificazione della cartella di pagamento” (Cass., ord. n. 2231/2018; sent. n. 4531/2009; Cass., n. 733/2008; Cass., n. 4641/2011; Cass. n. 12014/2006). Nella fattispecie il condebitore non ha pagato al momento della notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ma solo quando gli è stato notificato il provvedimento esecutivo, evidentemente al fine di sottrarsi all’esecuzione forzata.

Testo integrale della sentenza