Sentenza del 02/01/2023 n. 5/3 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria

Difetto di motivazione di una cartella di pagamento

La cartella di pagamento che richiama soltanto gli estremi di una sentenza, che costituisce l’atto sul quale si fonda la pretesa erariale, senza allegarla, è illegittima per difetto di motivazione. Secondo l’art. 7 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti), infatti, l'obbligo di allegazione mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare. E’ questa la conclusione cui è giunta la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, che ha accolto l’appello del contribuente. Nella fattispecie, i giudici liguri hanno censurato l’operato dell’ufficio, che aveva omesso di allegare alla cartella notificata la sentenza della Corte di Cassazione su cui si basava la pretesa erariale, nel cui giudizio, tuttavia, il destinatario dell’atto non era stato parte. 

Testo integrale della sentenza