Sentenza del 25/05/2023 n. 3408/22 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania

Difetto di contraddittorio endoprocedimentale

In relazione ai tributi "armonizzati", il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determina la nullità dell’atto impositivo solo ove il contribuente prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e provi che dette ragioni non si rivelino puramente pretestuose (sentenza delle SS.UU. n. 24823/2015). In forza di tale principio, i giudici campani hanno accolto l’appello incidentale dell’Ufficio, ritenendo le doglianze relative al difetto di contraddittorio prive di fondamento. Ciò in quanto il contribuente non aveva dimostrato che, attraverso il contraddittorio, le determinazioni dell’Ufficio – in assenza di verifica fiscale presso i locali aziendali – sarebbero state diverse da quelle effettivamente assunte.

Testo integrale della sentenza