Sentenza del 27/04/2022 n. 128/1 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Dichiarazione del contribuente per l'esenzione IMU e TARI

Ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’IMU e della Tari di cui all’art. 7, co. 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504/1992, l’omessa dichiarazione da parte del contribuente non esclude l’applicazione del beneficio. In base a tale principio, affermato dalla CTR Basilicata in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, la suddetta dichiarazione permette esclusivamente all’Amministrazione di effettuare gli accertamenti nonché i riscontri dei requisiti per la concessione del beneficio. Diversamente, nel caso di un immobile già dichiarato inagibile dal Comune, nessuna dichiarazione è richiesta e le relative sanzioni irrogate contrastano col principio di buona fede e leale collaborazione (Cassazione, n. 18453, del 21 settembre 2016). Nella specie, infatti, i giudici di merito ribadiscono come al contribuente non possa essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti all’Ente impositore. 

Testo integrale della sentenza