Sentenza del 14/02/2023 n. 177/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto

Deducibilità dei costi per abbigliamento

Nell’esercizio di un’impresa, le spese sostenute per l’abbigliamento sono deducibili solo se necessarie e strumentali allo svolgimento dell’attività. Tale inerenza è esclusa se le stesse siano genericamente intese ad influire sull’immagine dei professionisti coinvolti. Così ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, rinvenendo tale principio nell’art. 109 T.U.I.R., che richiede una correlazione diretta tra le spese e i ricavi dell’impresa. Nel caso di specie, i giudici veneti hanno accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, che aveva contestato la deducibilità dei costi relativi a capi di vestiario non inerenti.

Testo integrale della sentenza