Sentenza del 30/04/2019 n. 223/1 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Deducibilità dei componenti straordinari di reddito: spetta al contribuente l’onere di provarne la sussistenza

Nella sentenza in esame si contesta l’operato dell’Agenzia delle entrate in merito ad un recupero a tassazione di oneri straordinari derivante dalla mancata giustificazione della posta e dalla mancata produzione della documentazione probatoria della sua esistenza, mai esibita né all'atto dell'accesso né a quello del processo verbale di constatazione né dopo l’avviso di accertamento. Quindi i giudici tributari, richiamano il principio più volte affermato dalla Cassazione, secondo il quale spetta al contribuente, che allega un fatto impeditivo della pretesa tributaria, l'onere di provare la effettiva sussistenza di componenti negativi del reddito di impresa, nonché l'inerenza degli stessi ad attività produttive di ricavi o altri. In casi analoghi, infatti, il giudice di legittimità ha costantemente affermato che si tratta di proventi ai sensi dell'art.109 comma 5 D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (ex multis Cass, sent.1544/2017; sent. n. 11942/2016; sent. n. 25282/2015).

Testo integrale della sentenza