Sentenza del 18/07/2022 n. 913/3 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Costituzione della garanzia fideiussoria quale condizione per l’ottenimento del rimborso

Dal combinato disposto degli artt. 39, comma 4, del R.D. 2440/23 e 38 bis, comma 4, del D.p.r. 633/72, in presenza di un credito vantato dall’A.F. a carico del contribuente (nella specie, credito derivante da dichiarazione Iva), la prestazione di idonea garanzia fideiussoria costituisce l’unico imprescindibile adempimento al quale è condizionato il rimborso. La data di presentazione della suddetta garanzia costituisce il dies a quo dal quale decorrono gli interessi di legge.
La Cassazione, con sentenza n. 16097 del 19.05.2022, conferma l’effetto condizionante sul rimborso della prestazione della garanzia, affermando che tale obbligo produce unicamente l’effetto di sostituire l'onere finanziario relativo all'immobilizzazione dei fondi corrispondenti all'eccedenza dell'Iva per la durata del procedimento di verifica con quello corrispondente all'immobilizzazione dell'importo della cauzione o al costo della garanzia, con ciò affermando implicitamente il principio che la costituzione della garanzia è una condizione per l’ottenimento del rimborso e, pertanto, in assenza del suo verificarsi non decorrono gli interessi sull'importo da rimborsare.

Testo integrale della sentenza