Sentenza del 22/05/2023 n. 1769/15 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Contributi Covid a fondo perduto

L'erogazione del contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 25 D. L. 34/2020 (Decreto Rilancio), per attribuire ai soggetti particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia la liquidità necessaria a mantenere in vita le attività economiche, ha evidente funzione “ristorativa” e non “premiale”. Alla luce di tale considerazione, ai fini dell'accesso al sussidio, è, di conseguenza, esclusa qualsiasi valutazione da parte dell’Agenzia circa la “regolarità fiscale” del contribuente. In forza di tale principio, la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia ha respinto l’appello dell’Ufficio. L'erogazione del contributo, precisano i giudici milanesi, prescinde da qualunque verifica dell'Agenzia in ordine a eventuali violazioni o debiti di natura tributaria, essendo subordinata al possesso di due soli requisiti, quali il limite dei ricavi inferiore a 5 milioni di euro e l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019.

Testo integrale della sentenza