Sentenza del 26/04/2023 n. 1235/4 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria

Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

In base all’art. 77, comma 2-bis, del D. p. r. 602/1973, in capo all’agente della riscossione - che intenda dare corso all’iscrizione ipotecaria su un bene immobile del contribuente inadempiente – sussiste l’obbligo di notificare a quest’ultimo una specifica comunicazione preventiva recante l’avviso di tale iscrizione, assegnandogli il termine di trenta giorni per eseguire il pagamento o per formulare osservazioni. In forza di tale principio, la Corte di giustizia di secondo grado della Calabria ha respinto l’appello del contribuente, in quanto, nel caso di specie, ha ritenuto legittimo l’operato dell’agente della riscossione che aveva iscritto ipoteca presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari sui beni del soggetto passivo, per un importo pari al doppio del credito complessivo vantato, solo dopo aver notificato correttamente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Testo integrale della sentenza