Sentenza del 31/05/2022 n. 736/6 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Coacervo tra donazioni

All’apertura della successione non è più possibile ricorrere ai fini fiscali al coacervo delle donazioni effettuate dal defunto agli eredi. A questa conclusione è giunta la CTR veneta basandosi su alcune recenti pronunce della Suprema Corte.  Gli ermellini, infatti, con due sentenze emesse nel 2016 (n. 26050/16 e n. 24940/2016), hanno definitivamente aderito alla tesi, in precedenza minoritaria, dell’abrogazione tacita dell’art. 8, c. 4 del D. Lgs. 346/1990 , per effetto della soppressione della progressività dell'imposta introdotta dalla legge 342/2000. Nel caso in esame i giudici hanno, dunque, ritenuto non meritevole di accoglimento la tesi del contribuente secondo cui la mancanza di una abrogazione formale della citata norma la rendesse tutt’ora vigente.

Testo integrale della sentenza