Sentenza del 07/03/2023 n. 49/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata

Cessioni di impianti radiotelevisivi e imposta di registro

In tema di impianti radiotelevisivi, si configura come cessione di “ramo d’azienda” - sottoposta alla tassa di registro - quella che ha ad oggetto un complesso di beni in grado di produrre autonomamente trasmissione radiofonica. E’, invece, semplice cessione di beni strumentali, soggetta ad IVA, l’operazione riguardante beni privi di un’autonoma capacità produttiva, quali gli impianti di radiodiffusione con le relative frequenze. Tale è il principio espresso dalla Suprema Corte (Cass, ord. n. 21838/2021), che ha precisato l’irrilevanza del nomen iuris attribuito al contratto dalle parti, dovendosi individuare I'oggetto di quest’ultimo in base alla loro effettiva volontà, desumibile dal contesto del contratto stesso. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata ha accolto l'appello della contribuente che chiedeva la restituzione delle somme versate a titolo d'imposta di registro, in quanto il trasferimento aveva riguardato impianti non idonei a configurare un'emittente radiofonica.

Testo integrale della sentenza