Sentenza del 11/11/2022 n. 1233/3 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche

Cessazione della società e prosecuzione del giudizio

Nel processo tributario l'estinzione delle società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio. Di conseguenza i rapporti obbligatori facenti capo all'ente si trasferiscono ai soci che ne rispondono nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti quando la società era in vita. Pertanto i soci successori della società subentrano, ex articolo 110 c. p. c., nella legittimazione processuale dell’ente estinto in situazione di litisconsorzio necessario. Sulla base di tali considerazioni la Corte di giustizia di secondo grado di Ancona ha, pertanto, concluso che, nel caso in esame, la prosecuzione del giudizio, interrotto per la cessazione della società, può avvenire con le modalità sopra indicate.  

Testo integrale della sentenza