Sentenza del 28/12/2023 n. 3331/4 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria

Base imponibile e acquisti immobiliari in pubblici incanti

Nei trasferimenti di immobili ad uso abitativo in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, è facoltà dell’acquirente avvalersi del valore catastale dell’immobile, anziché del “prezzo valore” di aggiudicazione ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte dovute. Tale principio, espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza del 23 gennaio 2014, n. 6, si applica anche agli acquisti formalizzati in epoca anteriore al deposito della suddetta pronuncia della Consulta, ma solo a condizione che i relativi rapporti non siano ancora “esauriti”. In base a tale assunto, chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/2014, la Corte di giustizia tributaria della Calabria ha riformato la sentenza di primo grado. Nella fattispecie la contribuente, che aveva proposto ricorso per far valere l’erroneo calcolo della base imponibile sul prezzo d’incanto anziché sul valore di mercato, aveva agito in pendenza del termine per la richiesta del rimborso della maggiore imposta di registro versata. 

Testo integrale della sentenza