Sentenza del 22/03/2023 n. 8226/5 - Corte di cassazione

Autotutela: non è impugnabile il provvedimento di portata riduttiva

L'annullamento parziale dell’atto di accertamento, adottato dall'Amministrazione in via di autotutela, non rientra tra gli atti impugnabili ex D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 in quanto non comporta alcuna effettiva innovazione lesiva. Per le stesse ragioni, secondo la Corte di Cassazione, non è impugnabile nemmeno il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi. Al contrario, spiegano i giudici, deve ritenersi ammissibile un’autonoma impugnabilità del nuovo atto impositivo di portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa. Nel caso in esame l’ente impositore aveva, invece, ridotto unilateralmente la pretesa impositiva per cui è da escludere l’ammissibilità dell’impugnazione dell’annullamento parziale esercitato nell’ambito del potere di autotutela.

Testo integrale della sentenza